La legge 124/2017 prevede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti (erogati e incassati) nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.
I soggetti che hanno l’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese: società di Capitali (Spa, Srl, Sapa); società di persone (Snc, Sas); ditte individuali esercenti attività di impresa; società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Oltre che Enti Non Commerciali e Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.
Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato purché l’importo complessivo sia superiore a 10.000 €. Se invece i singoli aiuti tra di loro sommati non superano i 10.000€ complessivi non vi è obbligo di pubblicazione per nessuno di questi.
L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati) e non sulla base della concessione.
Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese (es. Credito imposta beni strumentali).
La nostra ditta ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012. Qui è pubblicata la scheda di pubblicazione aiuti e contributi pubblici.